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Ordinanza — n. 23093/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23093/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alberto Battistini's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific reasoning. The lower court had convicted Battistini of fraud based on his family's knowledge of his income, noting his health conditions were irrelevant to his intent. Consequently, the appeal was rejected for failing to perform the critical function of a substantive critique against the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already examined and rejected by the appellate court without offering new specific grounds of law or fact.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments art. 600 c.p.p. art. 616 c.p.p. substantive critique fraud conviction testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato Alberto Battistini per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009
di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTINI ALBERTO nato a SANTO STEFANO DI MAGRA il 21/06/1947 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 160)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato Alberto Battistini per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'imputato ricorre per la cassazione della prefata sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato oggetto d'imputazione. L'unico motivo proposto risulta inammissibile, in quanto si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette . di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01).

Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione (v. p. 3 sent.) in ordine alla irrilevanza delle condizioni di salute del prevenuto rispetto alla prospettata impossibilità del medesimo di avere conoscenza del reddito del proprio nucleo familiare; invero, il dolo del Battistíni è stato ragionevolmente desunto dalla convivenza con gli altri appartenenti al nucleo familiare e dalla conseguente consapevolezza dell'imputato che i suoi familiari percepivano le erogazioni previste per le loro invalidità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il C lie