Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded claims regarding defense notification and sentencing. The court upheld the lower court's decision on liability and penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Magrì manifestly unfounded and dismissed it. The appellant challenged the conviction and the denial of general mitigating circumstances, arguing uncertainty regarding the notification of defense rights under Article 114 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the exception was time-barred as it was not raised before the first-instance judgment and confirmed the administrative penalty based on the Road Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada; Art. 616 c.p.p.: The exception of late notification of defense rights is inadmissible if not raised prior to the first-instance judgment, and administrative penalties and court costs remain enforceable when the lower court's reasoning is substantiated and free of error.
Parole chiave
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI' ROBERTO nato a CANICATTI' il 01/11/1967 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 154)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Roberto Magrì avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta corretta in diritto e sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la responsabilità ed il trattamento sanzionatorio. Quanto al motivo concernente l'incertezza del momento in cui il prevenuto sarebbe stato avvisato della facoltà di nominare un difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., si osserva come la Corte territoriale abbia chiaramente statuito nel senso della tardività di tale eccezione, in quanto non formulata prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
Peraltro, si è anche dato atto dell'avvenuto avviso da parte degli agenti di p.g., per come risultante dal verbale di accertamenti urgenti. Quanto al diniego di attenuanti generiche, la sentenza ha argomentato tale scelta sulla scorta dell'assenza di elementi favorevoli in tal senso valorizzabili, tenendo anche conto dei precedenti a carico del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in Cassazione. La sanzione amministrativa accessoria risulta correttamente irrogata alla luce di quanto previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il C liere estensore DEPOSITATA II sidente