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Ordinanza — n. 23089/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and evidence evaluation by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23089/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the trial court's reconstruction of facts and evaluation of evidence. The appellant argued for a technical consultation on a co-defendant and challenged the finding of drug trafficking, but the court noted the former was implicitly waived and the latter was supported by consistent logical inferences. Consequently, the appeal was rejected as it violated the exclusive competence of the trial judge to assess material facts and probative weight.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of material probative elements, as these fall within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation review fact-finding competence evidence evaluation trial court authority prove inconcludenti testimonianze contraddittorie deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 131-bis cod. pen.
La violazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata solo genericamente dedotta dal ricorrente, pertanto il motivo sul punto è inammissibile.
art. 131-bis cod. pen
La violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSONNI SIMONE nato a GIUSSANO il 19/11/1976 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 144)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Simone Consonni avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna nullità appare rinvenibile in ordine al mancato espletamento di consulenza tecnica sulla persona della coimputata Riniolo, trattandosi di richiesta implicitamente rinunciata dalla difesa del ricorrente in sede di primo grado, quindi non reiterabile in sede di appello, come rilevato dalla Corte territoriale. Quanto ai profili di responsabilità, i giudici di merito hanno compiutamente e motivatamente accertato la destinazione a terzi dello stupefacente in sequestro, in considerazione di plurimi elementi logicamente valorizzati, quali: il dato ponderale (64 dosi medie), la significativa somma di denaro (circa 6.000 euro) occultata in un armadio, la situazione reddituale del nucleo familiare del prevenuto, incompatibile con l'acquisto della droga, la presenza di strumentazione per il taglio della sostanza stupefacente; tutti elementi che non possono essere rimessi in discussione nella presente sede di legittimità.

La violazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata solo genericamente dedotta dal ricorrente, pertanto il motivo sul punto è inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il onsig ier