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Sentenza — n. 23088/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment declaring crime extinguished by prescription due to expired seven-year limit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23088/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's judgment without remittal because the underlying crime was extinguished by prescription. The appellant argued for acquittal, but the court noted that while the procedural grounds for non-prosecution existed, the substantive facts did not clearly prove the crime's non-existence. Consequently, the court declared the crime extinguished by the expiration of the seven-year maximum prescription period under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 159 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription, the appellate judgment acquitting the defendant must be annulled without remittal if the court cannot ascertain from the records the non-existence of the criminal fact.

Parole chiave

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prescription period extinction of crime annulment without remittal non-prosecution grounds Code of Criminal Procedure remissione della pena riduzione della pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 159 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DUCA RADU nato il 29/03/1976 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 141)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del delitto per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, trattandosi di illecito commesso in data 15.10.2016. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Co ig ;ere estensore Il Ffr1si1en