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Ordinanza — n. 23087/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against second-instance plea bargain sentences dismissed for inadmissible grounds regarding sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by four defendants inadmissible. The appellants challenged a second-instance sentence that had been set under a plea agreement, arguing various procedural and substantive errors. The court ruled that such appeals are only permissible if they concern the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling, excluding challenges to waived grounds or sentencing determinations not affecting the sanction's legality.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals based on plea agreements, cassation is admissible only for defects regarding the parties' will, prosecutor's consent, or the ruling's content, excluding challenges to waived grounds or sentencing determinations not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

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plea agreement appeals cassation inadmissibility sentencing determination second instance plea procedural grounds altri capi d'accusa partecipazione al reato gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
I suddetti imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
I suddetti imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENCHERIFI OTMAN CUI 04Q4PSP nato il 15/08/1995 NEJARI SAID CUI 05M5WLC nato il 01/08/1991 JLAIBI HICHAM CUI 05LB5NB nato il 12/07/1992 ELKASSMI MOHAMMED CUI 05EWLY3 nato il 08/01/1993 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO91~-5791szraite-rmrt1; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 140)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I suddetti imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 igliere est