Sentenza — n. 23086/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CEESAY SANKUNG ( CUI 04ZYZB4 ) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 21/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 139) Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del delitto per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, trattandosi di illecito commesso in data 25.2.2016. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23086/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 139) Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del delitto per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, trattandosi di illecito commesso in data 25.2.2016. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CEESAY SANKUNG ( CUI 04ZYZB4 ) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 21/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 139)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del delitto per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, trattandosi di illecito commesso in data 25.2.2016. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15 maggio 2024 liere es