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Ordinanza — n. 23085/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23085/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23085/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSTALGI KARIM nato il 30/06/1974 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 120) Il ricorso proposto da Mostalgi Karim avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti aspetti attinenti alla valutazione del trattamento sanzionatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità e come tali incensurabili in sede di legittimità. I giudici romani, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, hanno escluso nella specie la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62- bis cod. pen., avuto riguardo alla gravità dei reati ascritti al prevenuto, ritenuti di rilevante offensività per la scaltrezza dimostrata, sintomatica di collaudata esperienza, trattandosi di furti commessi nella stessa giornata in danno di diverse persone offese all'interno dello scalo ferroviario di Roma-Termini.

Regesto Legislator

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art. 62- bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23085/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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testimone a carico attendibilità dei testimoni gravi addebiti penali allegazioni fattuali non credibili prove corroboranti capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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art. 62- bis cod. pen
I giudici romani, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, hanno escluso nella specie la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62- bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSTALGI KARIM nato il 30/06/1974 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 120)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Mostalgi Karim avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti aspetti attinenti alla valutazione del trattamento sanzionatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità e come tali incensurabili in sede di legittimità. I giudici romani, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, hanno escluso nella specie la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62- bis cod. pen., avuto riguardo alla gravità dei reati ascritti al prevenuto, ritenuti di rilevante offensività per la scaltrezza dimostrata, sintomatica di collaudata esperienza, trattandosi di furti commessi nella stessa giornata in danno di diverse persone offese all'interno dello scalo ferroviario di Roma-Termini.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Co sigl re estensore Il