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Ordinanza — n. 23084/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate reasoning and lack of specific grounds for non-prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vladimir Kiparoidze inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal liability. The appellant argued for voluntary desistance under Article 56 and a specific denial under Article 62-bis of the Penal Code, but the court found the lower court's reasoning based on arrest records sufficient and specific. Consequently, the appeal was rejected as lacking merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 56, comma 3, cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment contains adequate reasoning based on significant probative findings and is free from logical or legal defects, particularly when specific statutory grounds for non-prosecution are properly excluded by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility voluntary desistance exclusion Article 62-bis denial adequate reasoning standard procedural costs award ripudiazione godimento dei diritti civili ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 56, comma 3, cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Quanto alla censura in punto di diniego dell'art. 62-bis cod. pen., è appena il caso di rilevare che la stessa si palesa generica e aspecifica, a fronte di una puntuale motivazione che, al riguardo, ha valorizzato l'inusitata gravità del fatto.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 62-bis cod. pen
Quanto alla censura in punto di diniego dell'art. 62-bis cod. pen., è appena il caso di rilevare che la stessa si palesa generica e aspecifica, a fronte di una puntuale motivazione che, al riguardo, ha valorizzato l'inusitata gravità del fatto.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIPAROIDZE VLADIMERI nato il 27/06/1986 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 118)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Viadimeri Kiparoidze avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, con specifico riferimento all'esclusione della causa di non punibilità della desistenza volontaria, prevista dall'art. 56, comma 3, cod. pen. Difatti, i giudici territoriali hanno legittimamente argomentato sul punto, rilevando come dal verbale di arresto poteva evincersi che solamente l'arrivo degli operanti aveva interrotto l'azione delittuosa.

Quanto alla censura in punto di diniego dell'art. 62-bis cod. pen., è appena il caso di rilevare che la stessa si palesa generica e aspecifica, a fronte di una puntuale motivazione che, al riguardo, ha valorizzato l'inusitata gravità del fatto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Corère este