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Ordinanza — n. 23082/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23082/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23082/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBIASE CLAUDIO NATALE nato a MAZARA DEL VALLO il 22/10/1978 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 114) Il ricorso proposto da Claudio Natale Lambiase avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23082/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di merito hanno plausibilmente desunto la responsabilità del prevenuto sulla base delle fotografie tratte dal sistema di videosorveglianza del cantiere edile ove furono sottratti gli attrezzi e sulla base della foto della bicicletta usata dal ladro, trovata in casa di Giardina Gianfranco, presso cui viveva l'imputato; l'imputato fu riconosciuto dagli agenti; tutti elementi probatori acquisiti per la scelta del prevenuto di essere giudicato con rito abbreviato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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asserzione difendibile alibi domanda d'asilo di cittadino albanese deposizione inattendibile responsabilità civile del notaio facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBIASE CLAUDIO NATALE nato a MAZARA DEL VALLO il 22/10/1978 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 114)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Claudio Natale Lambiase avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

I giudici di merito hanno plausibilmente desunto la responsabilità del prevenuto sulla base delle fotografie tratte dal sistema di videosorveglianza del cantiere edile ove furono sottratti gli attrezzi e sulla base della foto della bicicletta usata dal ladro, trovata in casa di Giardina Gianfranco, presso cui viveva l'imputato; l'imputato fu riconosciuto dagli agenti; tutti elementi probatori acquisiti per la scelta del prevenuto di essere giudicato con rito abbreviato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibde il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 202