Ordinanza — n. 23082/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBIASE CLAUDIO NATALE nato a MAZARA DEL VALLO il 22/10/1978 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 114) Il ricorso proposto da Claudio Natale Lambiase avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 23082/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di merito hanno plausibilmente desunto la responsabilità del prevenuto sulla base delle fotografie tratte dal sistema di videosorveglianza del cantiere edile ove furono sottratti gli attrezzi e sulla base della foto della bicicletta usata dal ladro, trovata in casa di Giardina Gianfranco, presso cui viveva l'imputato; l'imputato fu riconosciuto dagli agenti; tutti elementi probatori acquisiti per la scelta del prevenuto di essere giudicato con rito abbreviato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBIASE CLAUDIO NATALE nato a MAZARA DEL VALLO il 22/10/1978 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 114)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Claudio Natale Lambiase avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
I giudici di merito hanno plausibilmente desunto la responsabilità del prevenuto sulla base delle fotografie tratte dal sistema di videosorveglianza del cantiere edile ove furono sottratti gli attrezzi e sulla base della foto della bicicletta usata dal ladro, trovata in casa di Giardina Gianfranco, presso cui viveva l'imputato; l'imputato fu riconosciuto dagli agenti; tutti elementi probatori acquisiti per la scelta del prevenuto di essere giudicato con rito abbreviato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibde il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 202