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Ordinanza — n. 23079/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded claim regarding theft in a dwelling with no mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23079/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Legsaiai Mustapha manifestly unfounded and dismissed it. The appellant challenged a second-instance judgment finding him guilty of theft in a dwelling for stealing a mobile phone valued at €110. The court held that the lower court's reasoning was correct, particularly regarding the exclusion of the mitigating circumstance of special minor damage, as the loss was not negligible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.; The appeal is manifestly unfounded when the contested judgment is legally correct, adequately reasoned, and properly excludes mitigating circumstances based on the specific value and nature of the stolen property.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal theft in dwelling exclusion of minor damage procedural costs criminal appeal dismissal impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione legatario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGSAIAI MUSTAPHA CUI 04TOOW1 nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

96)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Legsaiai Mustapha avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta corretta in diritto e sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la qualificazione del fatto in furto in abitazione. L'esclusione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è stata logicamente argomentata, trattandosi di furto di cellulare del valore di euro 110,00, costituente perdita economica non definibile come irrilevante o irrisoria. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il onsigli re estensore Il