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Ordinanza — n. 23078/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded due to generic grounds failing to meet admissibility requirements under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23078/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Riccardo Giuseppe Aricò against the Court of Appeal of Turin's judgment manifestly inadmissible. The appellant argued for liability regarding specific crimes, but the court found the appeal's grounds were entirely generic and failed to specify factual or legal complaints. Consequently, the appeal was rejected because it did not meaningfully engage with the contested judgment's reasoning or cite specific errors.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly generic and aspecific, failing to specify reasons of complaint in fact and law or to confront the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic grounds inadmissibility Code of Criminal Procedure specificity requirement costs of proceedings ricorso per risarcimento danni altri capi d'accusa risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
I motivi dedotti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICO' RICCARDO GIUSEPPE nato il 27/12/1971 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

94)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Riccardo Giuseppe Aricò avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi dedotti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il li