Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23077/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and evidence evaluation by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the factual reconstruction and evidence evaluation by the lower court. The appellant argued against the trial court's finding of responsibility based on a witness's photographic identification and physical description, claiming the court erred in its fact-finding. The court rejected these arguments, affirming that the trial judge's reasoning was based on sound inferences and shared experience, thus reserving such matters exclusively to the court of first instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts and the evaluation of evidence, as these issues fall within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility fact-finding review evidence evaluation criminal procedure law manifest illogicity motivi di competenza motivi validi difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC MICHELE nato a CARBONIA il 17/05/1983 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

85)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Michele Stojanovic avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

I giudici di merito hanno plausibilmente desunto la responsabilità del prevenuto dal riconoscimento fotografico effettuato dalla teste Cecchi, la quale non ha avuto alcuna incertezza nel riconoscere l'imputato come uno dei due soggetti visti uscire dal giardino di pertinenza della casa in cui è stato perpetrato il tentativo di furto; il tutto previa accurata descrizione fisica e dell'abbigliamento indossato dai due soggetti, risultato corrispondente a quelli dell'imputato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Ci sigli re estensore