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Ordinanza — n. 23076/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23076/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23076/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IDRIZ ALI nato a TORINO il 12/06/1994 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Idriz Ali — unitamente alle depositate conclusioni scritte — avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta corretta in diritto e sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la qualificazione del fatto in furto in abitazione. Nella specie, è stato accertato che l'imputato si era impossessato di una bicicletta da corsa parcheggiata all'interno del cortile condominiale ove abitava la persona offesa.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23076/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità ritiene che integri il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018 - dep. 2019, Rv. 274389 - 01); più in generale, il delitto in questione è configurabile tutte le volte in cui la sottrazione illecita di beni mobili avvenga all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080 - 01).

Parole chiave

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procedura civile internazionale asilo per cittadini iraniani allegazioni d'asilo contraddittorie indigenza processuale non provata allegazioni inverosimili domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
La giurisprudenza di legittimità ritiene che integri il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IDRIZ ALI nato a TORINO il 12/06/1994 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

82)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Idriz Ali — unitamente alle depositate conclusioni scritte — avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta corretta in diritto e sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la qualificazione del fatto in furto in abitazione. Nella specie, è stato accertato che l'imputato si era impossessato di una bicicletta da corsa parcheggiata all'interno del cortile condominiale ove abitava la persona offesa.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che integri il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018 - dep. 2019, Rv. 274389 - 01); più in generale, il delitto in questione è configurabile tutte le volte in cui la sottrazione illecita di beni mobili avvenga all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080 - 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende