Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23073/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23073/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23073/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Rimini, giudicando in sede di appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Marcella Sandroni colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 590 cod. pen. in danno di Pietro Giangregorio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, producendo documento di contestuale remissione ed accettazione di querela sottoscritto dalla persona offesa e dalla ricorrente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 23073/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, Pietro Giangregorio, ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 4.4.2016 nei confronti della prevenuta, e che quest'ultima ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico della querelata, odierna ricorrente.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali diritto dello sport ritiro della querela penale restituzione e risarcimento restituzione del termine calciatore professionista
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANDRONI MARCELLA nato a PESARO il 20/09/1976 avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

63)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Rimini, giudicando in sede di appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Marcella Sandroni colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 590 cod. pen. in danno di Pietro Giangregorio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, producendo documento di contestuale remissione ed accettazione di querela sottoscritto dalla persona offesa e dalla ricorrente.

3. Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, Pietro Giangregorio, ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 4.4.2016 nei confronti della prevenuta, e che quest'ultima ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico della querelata, odierna ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 maggio 2024 Il C nsig