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Ordinanza — n. 23072/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and sentencing by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23072/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Antonino Favet's appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms of the lower court's fact-finding, evidence evaluation, and sentencing. Favet argued against the court's determination that he was the sole beneficiary of the electricity theft and the application of recidivism and equivalence of mitigating factors. The court rejected these arguments, noting that the lower court provided adequate, logical reasoning based on shared experience, reserving such assessments exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction and evaluation of facts, the assessment of evidence, or the punitive treatment, as these fall within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal improper censure fact-finding review sentencing assessment exclusive trial competence accertamento inesatto dei fatti colpa del patrocinatore lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVET ANTONINO nato a PALERMO il 06/02/1952 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

51)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Antonino Favet avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato che il prevenuto è stato l'esclusivo beneficiario del furto di energia elettrica oggetto di contestazione, quale titolare dell'attività commerciale rifornita illecitamente di energia. Quanto al riconoscimento della recidiva, la motivazione sul punto è priva di vizi logico giuridici, avendo la Corte territoriale specificamente indicato gli elementi da cui ha tratto l'elevata e preoccupante pericolosità sociale del prevenuto. Analogo discorso quanto alla valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche con le plurime aggravanti contestate, secondo un giudizio non manifestamente illogico e, come tale, insindacabile in Cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio