Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to generic grounds lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonino Inzirillo's appeal against the Palermo Court of Appeal's judgment manifestly unfounded and inadmissible. The appellant argued for liability regarding a specific crime, but the court found the lower court's decision properly motivated by established evidence and free of logical or legal defects. The appeal was rejected because its sole ground was too general, failing to specify factual or legal complaints or engage with the contested judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly generic and aspecific, failing to specify the reasons of complaint in fact and law or to confront them with the arguments of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INZIRILLO ANTONINO nato a CAPACI il 08/05/1967 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Antonino Inzirillo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. L'unico motivo dedotto appare manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso