Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual or legal complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carlo Zammito inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Zammito challenged a Palermo Court of Appeal judgment regarding criminal liability, but his sole ground was deemed too general and specific. The court rejected the appeal because the complaint did not address the factual or legal arguments of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is entirely generic and fails to specify the reasons of complaint in fact and law or to confront them with the arguments of the impugned judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMMITO CARLO nato a PALERMO il 07/12/2002 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Carlo Zammito avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. L'unico motivo dedotto appare manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consi e estensore Il Ps