Cassation court dismisses appeal against second-instance judgment for theft, citing lack of specific argumentation and non-expired statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Giraulo inadmissible, ruling that the arguments were merely repetitive of those already rejected by the lower court. The court confirmed that the statute of limitations for the theft charge had not expired due to procedural suspensions extending the deadline until September 2025. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected without providing specific new criticism of the factual or legal grounds of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRAULO GIUSEPPE nato a EBOLI il 13/09/1979 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Giuseppe Giraulo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità del medesimo in ordine al reato di furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Il motivo dedotto risulta essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha ribadito quanto esposto dal Giudice di primo grado relativamente alla mancata prescrizione del reato in ragione dei plurimi rinvii che hanno determinato la sospensione dei termini di prescrizione (cfr. pp. 4-5 sentenza impugnata). All'esito dei calcoli effettuati risulta infatti che il termine di prescrizione non maturerà prima del 29/09/2025. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 ere estensore