Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible criticism of sentencing discretion and merit court's factual evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Cirmi's appeal inadmissible, ruling that it contained impermissible criticisms of the sentencing discretion exercised by the lower court. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing the territorial court failed to provide adequate reasoning, but the court found these grievances to be mere repetitions of arguments already rejected in the second instance. Consequently, the appeal was rejected because the merit court's evaluation of the defendant's character and prior record fell exclusively within its domain, immune from such appellate scrutiny.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they contain impermissible criticisms of the merit court's evaluation of mitigating circumstances or sentencing discretion, as such assessments belong exclusively to the first instance judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRMI GIOVANNI nato a VITTORIA il 14/10/1997 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Giovanni Cirmi avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del trattamento sanzionatorio in relazione alle circostanze attenuanti generiche invocate dalla difesa, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità o di errori in diritto. Si tratta, fra l'altro, di doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 24383801).
La Corte territoriale ha motivatamente negato le invocate attenuanti alla luce dei precedenti a carico e della negativa personalità del prevenuto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il C liere estenso