Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23066/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23066/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23066/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERARIU VIOREL ( CUI 0343LFE ) nato a IASI( ROMANIA) il 12/07/1976 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso di FerYariu Viorel avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. L'unico motivo dedotto appare manifestamente infondato, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che il furto per cui si procede è stato commesso in un orto costituente pertinenza di privata dimora, visto che la persona offesa, dalla sua abitazione, ebbe modo di vedere un uomo aggirarsi nel suo orto e prelevare delle verdure, segno evidente che si trattava di un orto contiguo all'abitazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23066/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò indipendentemente dal dato costituito dalla ricerca su "Google Maps" del detto orto, rilievo ultroneo rispetto a quanto accertato dagli agenti della Questura di Imperia intervenuti sul posto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza di revisione penale domanda d'asilo di rom vizio di procedura perseguimento penale per diffamazione allegazioni contraddittorie di persecuzione rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERARIU VIOREL ( CUI 0343LFE ) nato a IASI( ROMANIA) il 12/07/1976 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

25)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di FerYariu Viorel avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. L'unico motivo dedotto appare manifestamente infondato, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che il furto per cui si procede è stato commesso in un orto costituente pertinenza di privata dimora, visto che la persona offesa, dalla sua abitazione, ebbe modo di vedere un uomo aggirarsi nel suo orto e prelevare delle verdure, segno evidente che si trattava di un orto contiguo all'abitazione.

Ciò indipendentemente dal dato costituito dalla ricerca su "Google Maps" del detto orto, rilievo ultroneo rispetto a quanto accertato dagli agenti della Questura di Imperia intervenuti sul posto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 gliere estenso