Ordinanza — n. 23066/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERARIU VIOREL ( CUI 0343LFE ) nato a IASI( ROMANIA) il 12/07/1976 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso di FerYariu Viorel avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. L'unico motivo dedotto appare manifestamente infondato, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che il furto per cui si procede è stato commesso in un orto costituente pertinenza di privata dimora, visto che la persona offesa, dalla sua abitazione, ebbe modo di vedere un uomo aggirarsi nel suo orto e prelevare delle verdure, segno evidente che si trattava di un orto contiguo all'abitazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 23066/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò indipendentemente dal dato costituito dalla ricerca su "Google Maps" del detto orto, rilievo ultroneo rispetto a quanto accertato dagli agenti della Questura di Imperia intervenuti sul posto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERARIU VIOREL ( CUI 0343LFE ) nato a IASI( ROMANIA) il 12/07/1976 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di FerYariu Viorel avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. L'unico motivo dedotto appare manifestamente infondato, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che il furto per cui si procede è stato commesso in un orto costituente pertinenza di privata dimora, visto che la persona offesa, dalla sua abitazione, ebbe modo di vedere un uomo aggirarsi nel suo orto e prelevare delle verdure, segno evidente che si trattava di un orto contiguo all'abitazione.
Ciò indipendentemente dal dato costituito dalla ricerca su "Google Maps" del detto orto, rilievo ultroneo rispetto a quanto accertato dagli agenti della Questura di Imperia intervenuti sul posto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 gliere estenso