Italian Court dismisses appeal as it attacks merits of liability rather than procedural legality of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint concerned the substantive evaluation of liability rather than procedural legality. The appellant argued against the territorial court's assessment of responsibility regarding a criminal offense, while the court noted that photographic identification is a declarative act whose probative value depends on the witness's credibility, not formal recognition methods. Consequently, the court ruled that reviewing the factual assessment of liability falls outside the scope of appellate review under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when it challenges the substantive evaluation of liability rather than the procedural legality of evidence, as appellate courts review only the congruence of the argumentative path and the credibility of witnesses, not the factual determination of guilt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGLI INNOCENTI CINZIA nato a PRATO il 28/10/1970 avverso la sentenza dei 09/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Cinzia Degli Innocenti avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché l'unico motivo proposto attiene al merito della valutazione operata dalla Corte territoriale in punto di responsabilità, le cui argomentazioni sfuggono a rilievi di incongruenza o manifesta illogicità. In particolare, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione fotografica rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437;
Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302); pertanto, l'individuazione, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, sia certa dell'identificazione operata (Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471), potendo rilevare le modalità dell'individuazione non quanto alla legalità della prova, ma nella valutazione del valore probatorio, alla luce dell'apprezzamento in sede di scrutinio di legittimità della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 2016, Coccia, Rv. 267562).
Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il profilo dell'individuazione fotografica operata dalla persona offesa e dalla Barison è stato correttamente analizzato nella sentenza impugnata; la Corte di appello ha puntualmente esposto i criteri di valutazione adottati e la loro pregnanza, con motivazione esente da vizi logici e coerente coi dati rappresentati. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Co sigl ere estensore DEPOSIT