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Ordinanza — n. 23063/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and evidence evaluation by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Gianluigi Acampora inadmissible, ruling that it contained impermissible criticisms of the lower court's fact-finding and evidence assessment. The appellant challenged the denial of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, arguing the facts were not sufficiently minor. The court rejected these claims, affirming that the territorial judges exercised their exclusive competence to evaluate the evidence regarding the driver's impaired condition and the danger posed.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of evidence, as these issues fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishability defense fact-finding review evidence evaluation Article 131-bis Penal Code caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo adempimento dei presupposti legali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 131-bis cod. pen.
Con particolare riguardo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod.
art. 131- bis cod. pen
Con particolare riguardo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACAMPORA GIANLUIGI nato a SORRENTO il 24/10/1962 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

21)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Gianluigi Acampora avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Con particolare riguardo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si evince dal complesso argomentativo della sentenza impugnata che i giudici territoriali abbiano svolto una insindacabile valutazione di merito attinente alla non particolare tenuità del fatto, essendo stato accertato che l'imputato era stato colto alla guida di un autoveicolo in condizioni chiaramente (e pericolosamente) incompatibili rispetto a tale attività, avuto riguardo alla sua riscontrata incertezza nel parlare e nel muoversi, alla presenza di alito vinoso e alla sua difficoltà ad arrestare l'automezzo quando era stato sottoposto a controllo.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i