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Ordinanza — n. 23062/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against penalty reduction agreements as inadmissible for waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Damoc Ionut and Sirbu Adrian Tomei inadmissible. The appellants challenged a sentence reducing their penalties under an agreement, citing procedural defects and substantive errors. The court ruled that such appeals are only admissible regarding the formation of consent or the prosecutor's agreement, excluding grievances about waived conditions or penalty determination.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 546 c.p.p.: Appeals against penalty reduction agreements are admissible only for defects in the formation of consent or prosecutor's agreement, excluding grievances regarding waived conditions or the determination of the penalty itself.

Parole chiave

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penalty reduction agreement inadmissible appeal waived conditions procedural defect Cassazione appeal gravi addebiti penali controllo della commisurazione della pena asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
I ricorsi proposti da Damoc Ionut e Sirbu Adrian Tomei avverso sentenza che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod.
Art. 546 c.p.p.
Quanto al primo motivo, concernente l'asserita violazione della disposizione di cui all'art. 546 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
I ricorsi proposti da Damoc Ionut e Sirbu Adrian Tomei avverso sentenza che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sono manifestamente infondati.
art. 546 cod. proc. pen
Quanto al primo motivo, concernente l'asserita violazione della disposizione di cui all'art. 546 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10093 del 23/01/2020
Sez. 3, n. 10093 del 23/01/2020, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAMOC IONUT nato il 04/02/1989 SIRBU ADRIAN TOMEL nato il 18/12/1986 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

20)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti da Damoc Ionut e Sirbu Adrian Tomei avverso sentenza che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, concernente l'asserita violazione della disposizione di cui all'art. 546 cod. proc. pen. per mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente del Collegio, è la stessa sentenza a fornire giustificazione di tale situazione (impedimento del Presidente per trasferimento in altra sede giudiziaria); il che appare motivazione sufficiente e non integra alcuna nullità (cfr.

Sez. 3, n. 10093 del 23/01/2020, Rv. 278407 - 01). Per il resto, le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Con alier estensore DEPOSITATA II p ide