Recourse dismissed for generic recidivism argument lacking specific factual comparison with prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding recidivism was too general and failed to address the specific facts of the lower court's decision. The appellant's argument did not confront the detailed reasoning used to establish a pattern of voluntary behavior based on numerous prior convictions. Consequently, the court upheld the original judgment's finding of aggravated subjective responsibility and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; A ground of appeal must be specific and confront the lower court's reasoning; generic arguments regarding recidivism without factual comparison are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA GIOVANNI nato a CATANIA il 31/01/1984 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
12)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Giovanni Privitera avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché l'unico motivo proposto in tema di recidiva è del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha motivatamente ritenuto la sussistenza della detta circostanza aggravante soggettiva sulla scorta dei numerosi precedenti specifici a carico dell'imputato i quali, avuto riguardo alla commissione del delitto per cui si procede, sono stati ritenuti indicativi di una scelta di vita volontaria e consapevole con conseguente accresciuta pericolosità sociale del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il C iere estensore I