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Ordinanza — n. 23058/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing as lower court's reasoning meets implicit motivation standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Kharoubi Karim inadmissible, upholding the second instance judgment on sentencing. The appellant argued against the penalty determination, but the court found the lower court's reasoning sufficient, including implicit motivation and synthetic formulas. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court's evaluation of mitigating circumstances was not arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the lower court's reasoning, whether explicit or implicit, satisfies the motivation obligation and does not constitute mere arbitrium or illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal implicit motivation sentencing review mitigating circumstances Cassa delle ammende delitto contro l'ambiente testimone a carico corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 62-bis cod. pen.
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di Appello ha motivatamente dato atto dell'insussistenza di elementi favorevoli e rilevanti per formulare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di Appello ha motivatamente dato atto dell'insussistenza di elementi favorevoli e rilevanti per formulare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382
motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv.
Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120
227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908
211583), ma afferma anche che tali statuizioni sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAROUBI KARIM nato il 10/09/1990 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

10)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Kharoubi Karim avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale. È appena il caso di considerare che per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che tali statuizioni sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di Appello ha motivatamente dato atto dell'insussistenza di elementi favorevoli e rilevanti per formulare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 ( 7Il Co ._ liere estensore Pr