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Ordinanza — n. 23040/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty application on request dismissed for inadmissibility due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23040/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised procedural defects regarding the sentencing rather than the specific grounds permitted for appeals against penalty applications on request. The appellant argued for a review of the punitive treatment, but the law strictly limits such appeals to issues like the defendant's consent, lack of correlation between request and judgment, legal misclassification, or illegality of the penalty. Consequently, the court ruled that these grievances were not admissible and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications on request are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality, rendering other grievances inadmissible.

Parole chiave

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appeal inadmissibility penalty application on request Cassation grounds procedural defect sentencing review motivi di cassazione sanzioni pecuniarie impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNANO CONCETTO ANTHONY nato a SIRACUSA il 11/05/1996 avverso la sentenza del 27/10/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAI dato avviso alle72 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; 0/1\-i3K3 Magano Concetto Antony ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente lamenta vizi in ordine al trattamento sanzionatorio, non ponendo a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Si tratta di doglianze non consentite. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il President