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Ordinanza — n. 23039/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in filing regarding confiscation of proceeds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23039/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate fault in the determination of inadmissibility. The lower court had lawfully confiscated the money found in the defendant's possession alongside the drugs, noting his unemployment and lack of justification for the funds' origin. Consequently, the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990; Art. 240-bis c.p.; Art. 85-bis D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the applicant cannot prove they acted with fault in the determination of inadmissibility, thereby shifting the burden of costs to the appellant.

Parole chiave

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confiscation proceeds inadmissibility appeal fault determination drug trafficking procedural costs sequestro di conti bancari riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo obbligo di cessione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Art. 240-bis c.p.
Art. 85-bis D.P.R. 309/1990
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGAGLIA RICCARDO nato a LORETO il 29/03/1982 avverso la sentenza del 30/10/2023 del GIP TRIBUNALE di MACERATArda-te-adv-istratte udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Riccardo Zagaglia ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, in relazione alla detenzione di grammi 410 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di una fiala di Nandrolone phenylpropionate da grammi 100, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla statuizione della confisca del danaro, provento dello svolgimento di attività lecita.

Al riguardo, si osserva che il giudice ha affermato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, non sindacabile in sede di legittimità, che la considerevole somma di danaro rinvenuta in contanti nella disponibilità del ricorrente, unitamente alla sostanza stupefacente, può essere sottoposto a confisca, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 240 bis cod. pen e 85 bis d.P.R,309/1990, risultando l'imputato privo di occupazione e non avendo dato giustificazione della sua provenienza. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15