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Ordinanza — n. 23038/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23038/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23038/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANWAR MAROUAN nato il 26/10/1992 avverso la sentenza del 12/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOIAi clato_a_v_vise--a-1.Peiss-arti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Anwar Marouan ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione dei fatti contestati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R.309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23038/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione dei fatti contestati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990.

Parole chiave

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traffico grave di stupefacenti spese di detenzione cessione multipla confisca di valori patrimoniali dipendenza da sostanze sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 73 d.P.R.309/1990
73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione dei fatti contestati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANWAR MAROUAN nato il 26/10/1992 avverso la sentenza del 12/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOIAi clato_a_v_vise--a-1.Peiss-arti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Anwar Marouan ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione dei fatti contestati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990.

Al riguardo si evidenzia che al ricorrente sono contestate numerosissime cessioni di sostanza stupefacente a numerosi e diversi acquirenti, avvenute in uno stretto lasso temporale di pochi mesi. Ne segue che non sussiste alcuna erronea qualificazione giuridica dei fatti, stante comunque la pluralità di episodi di cessione contestati, l'ammontare cospicuo delle somme corrisposte dagli acquirenti e, pertanto, la carenza di dati ictu ocull evincibili in ordine ad una pretesa violazione di legge, la doglianza essendosi limitata a censurare la valutazione compiuta in sede giudiziale allegando considerazioni fattuali prive di auto-evidenza.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il,Consigliere estensore Il Presidente