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Ordinanza — n. 23037/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds against a settlement agreement in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23037/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a second-instance settlement agreement using grounds not permitted by law. The appellant argued violations regarding the formation of consent and the prosecutor's approval, but these specific issues were explicitly excluded from reviewable grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against second-instance settlement agreements are inadmissible if they concern waived grounds or the judge's evaluation of acquittal conditions, as only specific defects regarding the parties' will and the prosecutor's consent are reviewable.

Parole chiave

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second instance settlement cassation inadmissibility waived grounds procedural costs acquittal conditions dipendenza da sostanze stupefacenti mancata attuazione degli accordi illeciti pena convenzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLU SIMONE nato a CAGLIARI il 22/06/1987 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Simone Bellu ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzioriale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzioriale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLU SIMONE nato a CAGLIARI il 22/06/1987 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Simone Bellu ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 74, 73, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Le doglianze dedotte dal ricorrente sono quindi precluse. Tenuto altresì conto. della. sentenza 13 giugno .2000, n. 186, della Corte costituzioriale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pre