Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23036/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing on request dismissed for inadmissibility due to improper grounds raised.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23036/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised grounds not permitted under the current law for challenging sentencing on request. The appellant alleged a defect in reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances, which falls outside the narrow scope of allowable challenges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing on request are strictly limited to specific grounds; appeals based on defects in reasoning regarding mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing on request inadmissible appeal generic mitigating circumstances Cassation grounds procedural admissibility nuova domanda di prestazioni d'invalidità prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.) è inammissibile, posto che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONGIU MATTEO nato a CAGLIARI il 27/05/1981 avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Matteo Congiu ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990
pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990.
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONGIU MATTEO nato a CAGLIARI il 27/05/1981 avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Matteo Congiu ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONGIU MATTEO nato a CAGLIARI il 27/05/1981 avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Matteo Congiu ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, posto che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato vizio della motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dunque, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden