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Ordinanza — n. 23034/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as merits issues cannot be raised in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the applicant raised substantive merits arguments regarding the lack of non-prosecution grounds. The applicant argued for a specific cause of non-prosecution based on the particular lightness of the offense, but the lower court had already addressed this by citing the non-occasional nature of the drug trafficking. The court ruled that such determinations are binding in cassation if supported by adequate reasoning, thus rejecting the appeal and ordering the applicant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: Arguments concerning the merits of a cause of non-prosecution, such as particular lightness of the offense, are inadmissible in cassation proceedings and must be raised before the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal cause of non-prosecution particular lightness of offense cassation procedure limits drug trafficking conviction imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis c.p.
309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
art. 131 bis cod. pen
309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IVANCOV MARIUS nato il 03/09/1989 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ivancov Marius ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla non occasionalità della condotta contestata, essendo al contrario dimostrata una ripetuta e plurima attività di spaccio di sostanza stupefacente del tipo "pesante" nei confronti di un cliente fidelizzato.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.