Cassation appeal dismissed because defense counsel was not registered on the special bar for higher courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel who signed the petition was not registered on the special bar for higher courts. Although the client argued the appeal was valid, the court emphasized that signing by an unqualified lawyer renders the petition inadmissible regardless of whether it originated from an erroneous appeal. Consequently, the client was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: The signature of a cassation appeal by a defense attorney not enrolled on the special bar for higher courts renders the appeal inadmissible, establishing that formal requirements for representation are mandatory and non-derogable.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUDOVICO MICHELINA nato il 12/06/1968 avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di BENEVENTOeirinsi:sei-a4-143-19~-; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ludovico Michelina ricorre per cassazione avverso (ser~ la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento che ha condannato l'imputata per il reato di cui all'art.256 comma 1 lett.a) D.Igs.152/2006, alla pena di euro 5000,00 di ammenda. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato Milena Sarnelli, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000;
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle. spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden