Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23033/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense counsel was not registered on the special bar for higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel who signed the petition was not registered on the special bar for higher courts. Although the client argued the appeal was valid, the court emphasized that signing by an unqualified lawyer renders the petition inadmissible regardless of whether it originated from an erroneous appeal. Consequently, the client was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: The signature of a cassation appeal by a defense attorney not enrolled on the special bar for higher courts renders the appeal inadmissible, establishing that formal requirements for representation are mandatory and non-derogable.

Parole chiave

Generato dall'IA
special bar registration cassation appeal inadmissibility defense counsel qualification higher courts representation procedural costs award violazione dei doveri professionali amministrazione infedele qualificata reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUDOVICO MICHELINA nato il 12/06/1968 avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di BENEVENTOeirinsi:sei-a4-143-19~-; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ludovico Michelina ricorre per cassazione avverso (ser~ la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento che ha condannato l'imputata per il reato di cui all'art.256 comma 1 lett.a) D.Igs.152/2006, alla pena di euro 5000,00 di ammenda. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato Milena Sarnelli, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000;

Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle. spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden