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Ordinanza — n. 23031/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing on request dismissed for inadmissibility due to improper grounds of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23031/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised grounds not permitted under the current law. The appellant challenged the sentencing decision based on a flaw in reasoning regarding the drug trafficking purpose, which falls outside the narrow scope of allowable complaints. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing on request are limited to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding general defects in reasoning.

Parole chiave

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appeal against sentencing on request inadmissibility of cassation appeal permitted grounds of complaint defect in reasoning drug trafficking purpose Cassazione appeal procedure legal costs and fine notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.) è inammissibile, posto che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990
pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990..
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJOUNE SOFIAN ( 04U6DRF ) nato a BOLOGNA il 18/11/1994 avverso la sentenza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA-€1.a.te-ffvytte--in-artr7 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Hajoune Sofian ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990.. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, posto che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato vizio della motivazione in relazione alla finalità di spaccio della sostanza stupefacente. Dunque, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 ji.., j I Consigliere estensore Il Presidente