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Ordinanza — n. 23029/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating procedural code requirements for specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23029/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds required by the Code of Criminal Procedure. The appellant merely requested annulment without analyzing specific defects in the lower court's reasoning or citing particular legal errors. Consequently, the court applied the rule that generic appeals lacking specific grounds are procedurally barred and ordered the appellant to bear all costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal and factual grounds supporting the request, as generic assertions without analysis of specific motivational defects fail to meet statutory requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural code specific legal grounds cassation appeal procedural defect costs allocation sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA GIULIANO nato a ROMA il 21/12/1992 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giuliano Bevilacqua ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

Il ricorso è manifestamente infondato. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett.

d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere esten re Il Presid