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Ordinanza — n. 23027/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit and procedural failure in Italian criminal law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23027/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already established an insusceptible motivation regarding the absence of mitigating circumstances, citing the appellant's false accusations against his partner and buyer as evidence of a negative personality assessment. The court ruled that the appeal lacked merit and failed to meet the requirements for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the judgment is not subject to cassation review or if the appeal lacks merit, and the appellant bears the costs and fine.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of merit procedural costs false accusations mitigating circumstances traffico aggravato di stupefacenti difesa penale dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 9929 del 05/11/2002, Rv. 223946
Esorbita infatti dai limiti del diritto di difesa, il comportamento dell'imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità (Sez. 6, n. 9929 del 05/11/2002, Rv. 223946).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINOIA CARMINE nato a POLICORO il 14/03/1962 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Carmine Dinoia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Al riguardo, il Giudice di merito ha affermato, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, l'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, al contrario formulando una valutazione negativa della personalità dell'imputato in ragione dei precedenti penali di cui egli è gravato ed in ragione della condotta processuale, avendo egli accusato falsamente la sua compagna e l'acquirente. Esorbita infatti dai limiti del diritto di difesa, il comportamento dell'imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità (Sez. 6, n. 9929 del 05/11/2002, Rv. 223946).

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il President