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Ordinanza — n. 23025/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the filing lawyer was not yet registered in the special barroll at the time of submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer who signed the petition was not yet registered in the special barroll for higher courts at the time of filing. Although the lawyer later obtained registration, the court held that formal requirements for filing a cassation appeal are mandatory and cannot be waived. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: The signature of a defense lawyer not enrolled in the special barroll for higher courts renders a cassation appeal inadmissible, regardless of whether the appeal was converted from an erroneous appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special barroll registration defense lawyer qualification mandatory formal requirements procedural costs and fine ammissione del pubblico ministero indennità del difensore d'ufficio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inannnnis.sibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 659 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHESSA SALVATORE nato a SASSARI il 06/11/1950 avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di SASSARIcherttrerveinme~, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Salvatore Chessa ricorre per cassazione avverso sentenza la sentenza emessa dal Tribunale ASS A I di 'Cagliai che ha condannato l'imputato alla pena di euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato Silvia Ferraris, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione in data 20/01/2023, al momento della redazione dell'atto non risultava essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori, risultando iscritta all'albo dei patrocinanti in Cassazione dal 15/09/2023.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti).

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inannnnis.sibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presid