Cassation appeal dismissed because the filing lawyer was not yet registered in the special barroll at the time of submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer who signed the petition was not yet registered in the special barroll for higher courts at the time of filing. Although the lawyer later obtained registration, the court held that formal requirements for filing a cassation appeal are mandatory and cannot be waived. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: The signature of a defense lawyer not enrolled in the special barroll for higher courts renders a cassation appeal inadmissible, regardless of whether the appeal was converted from an erroneous appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHESSA SALVATORE nato a SASSARI il 06/11/1950 avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di SASSARIcherttrerveinme~, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Salvatore Chessa ricorre per cassazione avverso sentenza la sentenza emessa dal Tribunale ASS A I di 'Cagliai che ha condannato l'imputato alla pena di euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato Silvia Ferraris, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione in data 20/01/2023, al momento della redazione dell'atto non risultava essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori, risultando iscritta all'albo dei patrocinanti in Cassazione dal 15/09/2023.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti).
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inannnnis.sibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presid