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Ordinanza — n. 23024/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding vehicle seizure custodian identification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the complaint regarding the identification of the vehicle custodian falls outside the limited list of reviewable errors. The Court held that the lower court's factual findings and reasoning were sound and not subject to cassation review. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366, 367, 616 c.p.p.; Appeals against judgments of conviction must be limited to specific legal errors, excluding challenges to the factual evaluation or reasoning of the trial court which are deemed indisputable in cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal lack of admissibility factual evaluation vehicle seizure custodian identification procedural costs numerus clausus sequestro del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte 'costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte 'costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SEDDIK ACHRAFE nato il 25/03/1979 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ben Seddik Achrafe ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 99 , 349 comma 2 cod. pen.„ lamentando, con motivo unico di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stato correttamente identificato il custode del veicolo sottoposto a sequestro.

La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che l'imputato è stato compiutamente identificato negli atti redatti dalla polizia municipale e in particolare nel fermo amministrativo, ove peraltro è apposta la sua firma nella parte relativa alla nomina della qualità di custode e ove viene indicato il suo indirizzo quale luogo di custodia del bene.

Tenuto altresì conto della senténza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte 'costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il