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Ordinanza — n. 23023/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in determining the cause of inadmissibility under Art. 616 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Farhat Ghazi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ghazi challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing that the lower court failed to qualify specific facts under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The court rejected this claim, noting that the appellate court's reasoning was precise and comprehensive, and found no evidence that Ghazi acted without fault in failing to raise the inadmissibility issue earlier.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the party did not act with fault in determining the cause of inadmissibility, as the procedural defect is considered waived when the facts and law were thoroughly examined by the lower court.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissibility of appeal fault in procedural defect Article 616 c.p.p. Cassation appeal dismissal traffico grave di stupefacenti cessione multipla misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, d.P.R. 309/1990
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 73 d.P.R.309/1990
73, d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione dei fatti contestati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARHAT GHAZI ( CUI 01P0454 ) nato il 09/06/1978 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Farhat Ghazi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione dei fatti contestati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990.

Al riguardo si evidenzia che al ricorrente sono contestate numerosissime cessioni di sostanza stupefacente a numerosi e diversi acquirenti, avvenute in uno ampio lasso temporale di oltre due anni, evidenziando una certa capacità dell'imputato di avere accesso a importanti fonti di rifornimento dello stupefacente, tanto da poter volgere con continuità e regolarità, alla cessione. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Preside