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Ordinanza — n. 23021/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as facts and evidence evaluation belong to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing the court erred in finding personal use of hashish and denying his involvement in the alleged sale. The court ruled that the lower court's detailed factual reconstruction regarding drug paraphernalia and witness testimony falls within the exclusive domain of the trial judge and is unreviewable on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals against judgments on facts or evidence evaluation are inadmissible unless the lower court's reasoning is logically flawed or manifestly irrational.

Parole chiave

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inadmissibility appeal drug trafficking conviction factual review cassation evidence evaluation personal use defense allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ANDREA nato a VEGLIE il 11/05/1976 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Andrea Leone ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in ribaltamento della sentenza di assoluzione di primo grado, è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla destinazione per uso personale dello stupefacente rinvenuto in suo possesso e deducendo la estraneità all'episodio di cessione contestato.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal fatto che nella abitazione del t» e40., ricorrenteVsostanza stupefacente del tipo hashish, nel comodino della camera da letto, e una bilancia elettronica di precisione nel soggiorno, e non in cucina, nonché materiale per il confezionamento compatibili con le confezioni di stupefacente cedute.

Inoltre, il teste Caputo ha riferito di essersi recato nel garage di proprietà del Leone dove veniva ricevuto da due persone, una più anziana e una più giovane, individuata nell'odierno ricorrente. Il Caputo ha affermato di per corrisposto per l'acquisto della cocaina euro 80,00, somma che non è stata rinvenuta nel possesso dello Schito, ma del Leone, in possesso di euro 215,00. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il