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Ordinanza — n. 23020/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the court rejected arguments regarding acquittal conditions not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23020/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment imposing criminal liability for a specific offense, arguing a violation of the statutory conditions for acquittal. The court ruled that such arguments regarding the lack of acquittal conditions are not permissible grounds for cassation review under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against second-instance judgments must focus on the formation of the parties' will to accept the settlement, the prosecutor's consent, and the judge's divergent ruling, while complaints regarding the conditions for acquittal are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility conditions for acquittal second instance judgment procedural code limitations court costs and fine tempestività tributaria notifica tardiva dei difetti corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc.pen
73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LESKAJ ARSEN nato a BOLENE( ALBANIA) il 11/01/1984 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Leskaj Arsen ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cd. proc. pen., con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il President