Italian Court dismisses appeal claiming money found on defendant belonged to mother, upholding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that cash found on him belonged to his mother. The appellate court had convicted the defendant of drug trafficking based on evidence including a scale, cutting agents, and cash discovered in his possession. The higher court ruled that factual assessments and evidence evaluation fall within the exclusive jurisdiction of the trial judge and cannot be reviewed in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on errors in fact-finding or evidence evaluation are inadmissible as they pertain to the exclusive domain of the court of first instance, which remains bound by its reasoned decisions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELLIES AHMED nato a MILANO il 29/10/1991 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Hellies Ahmed ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, rappresentando che il denaro rinvenuto fosse di proprietà di sua madre.
Il ricorrente ha depositato memoria e conclusioni scritte. Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il ricorrente riforniva al Cardia la sostanza stupefacente che veniva occultata nei pressi di una piccola barca abbandonata, da dove veniva di volta in volta prelevata dal medesimo Cardia per soddisfare le richieste dagli avventori, man mano che questi si presentavano.
Il Cardia si recava quindi a casa dell'odierno imputato sia all'inizio delle vendite, che al termine, una volta finita la scorta di stupefacente occultato nei pressi della barca, per versare all'Hellies il ricavato della vendita e rifornirsi nuovamente. Nell'abitazione del ricorrente, sebbene non sia stata rinvenuta sostanza stupefacente, tuttavia sono stati rinvenuti un bilancino, grammi 4,2 di sostanza da taglio, un coltello, una somma di danaro in contanti e in banconote di piccolo taglio, pari a euro 670,00. Il giudice quindi ritenuto non credibile la tesi secondo cui tale denaro, rinvenuto nella tasca dei pantaloni dell'imputato, peraltro disoccupato,appartenesse alla madre dello stesso come asserito, ma forse il ricavato delle plurime e cessioni di sostanza stupefacente avvenute nel corso della giornata.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore I