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Ordinanza — n. 23014/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23014/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23014/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHABBAR SAID ( CUI 01E06XB ) nato il 01/01/1965 avverso la sentenza del 09/10/2023 del TRIBUNALE di MILANOcher~~1~4; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ghabbar Said ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., di applicazione della pena per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23014/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., di applicazione della pena per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali eccezioni processuali tardive ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHABBAR SAID ( CUI 01E06XB ) nato il 01/01/1965 avverso la sentenza del 09/10/2023 del TRIBUNALE di MILANOcher~~1~4; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ghabbar Said ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., di applicazione della pena per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente deduce motivi inerenti al trattamento sanzionatorio.

Non ricorre quindi alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo il ricorrente sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese Processuali e della somma di euro tremila. in favore della Cass. a delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presid