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Ordinanza — n. 22903/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22903/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAU MAURIZIO nato a MONZA il 26/09/1964 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Frau; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi oggettivi del reato e dell'aggravante speciale di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. peli., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 ,cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della motivazione); ritenuto che l'ultimo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione degli episodi più remoti, oltre ad essere privo di specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495); che, inoltre, il ricorrente non considera la rilevanza, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale in quanto tale circostanza, trattandosi di aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22903/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640, secondo comma, n. 2, cod. peli., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 ,cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della motivazione); ritenuto che l'ultimo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione degli episodi più remoti, oltre ad essere privo di specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495); che, inoltre, il ricorrente non considera la rilevanza, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale in quanto tale circostanza, trattandosi di aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.

Parole chiave

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restituzione del termine inadempimento reiterato condono delle spese procedurali estensione della procedura tempestività dell'istanza di ricusazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
peli., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 ,cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAU MAURIZIO nato a MONZA il 26/09/1964 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Frau; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi oggettivi del reato e dell'aggravante speciale di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. peli., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 ,cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della motivazione); ritenuto che l'ultimo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione degli episodi più remoti, oltre ad essere privo di specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495); che, inoltre, il ricorrente non considera la rilevanza, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale in quanto tale circostanza, trattandosi di aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.

Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de