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Ordinanza — n. 22899/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and motivation under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22899/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Rocco Tarì inadmissible due to a complete lack of specific legal grounds and detailed motivation required by law. The appellant's arguments were deemed generic and failed to identify specific errors in the lower court's reasoning or evidence evaluation. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of facts and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must contain specific legal grounds and a detailed critique of the lower court's reasoning; generic complaints regarding the re-evaluation of evidence or facts without pinpointing specific errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds Criminal Procedure Code generic complaints re-evaluation of evidence sindacato di legittimità procedural costs risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARI' ROCCO nato a CEGLIE MESSAPICA il 02/0:3/1946 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; r RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Rocco Tarì; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, qualificazione giuridica, trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2