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Ordinanza — n. 22898/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 591.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22898/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by De Pace Katia and Murianni Giovanni inadmissible. The court found the arguments lacked specificity because they merely repeated reasons already rejected by the Court of Appeal of Taranto with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to establish a correlation between the grounds of the challenged decision and the new reasons presented in the appeal.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Article 591 criminal procedure repetition of arguments correlation of grounds abbandono del procedimento per truffa ripetibili dell'avvocato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE PACE KATIA nato a TARANTO il 15/09/1981 MURIANNI GIOVANNI nato a TARANTO il 08/01/1955 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di De Pace Katia e Murianni Giovanni; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal' giudice del gravame con corretti argomenti giuridici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, in particolare, che sul primo e terzo motivo di ricorso relativo alla responsabilità degli imputati la Corte di appello ha risposto con la ampia motivazione contenuta alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, sulla qualificazione della truffa come consumata anziché tentata a pag.4; ritenuto che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si deve ribadire che"il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità." (Sez.6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, G.

Rv. 280589 - 01), come avvenuto nel caso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28/05/2024 Il Consigliere estensore Il Presi