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Ordinanza — n. 22896/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22896/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22896/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAR MARIA CAMELIA (CUI 031L7CI) nato il 10/03/1991 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maria Camelia Caldarar; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitardo le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 12 e 13); che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - e le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, invero, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 22896/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12 e 13); che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - e le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, invero, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena sanzione sostitutiva sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
245931); che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAR MARIA CAMELIA (CUI 031L7CI) nato il 10/03/1991 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maria Camelia Caldarar; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitardo le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 12 e 13); che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - e le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, invero, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il