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Ordinanza — n. 22891/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-punishment due to lack of habitual behavior and minor offense elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22891/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the claim unfounded as it contradicts established case law. The court ruled that the lower court correctly omitted the analysis of habitual behavior and minor offense because only one of the two required legal prerequisites was missing.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The cause of non-punishment requires both particular minor offensiveness and non-habitual behavior; if the lower court omits one prerequisite without examining all elements, the decision is adequately motivated and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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non-punishment cause particular minor offensiveness non-habitual behavior appeal inadmissibility Article 131-bis Penal Code reati contro la tranquillità pubblica violazione del divieto di sosta libertà di manifestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristiano Fois; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 648, fourth comma, cod. pen.
266591); che, peraltro, la nozione di particolare tenuità del fatto, rilevante ai fini dell'esclusione della punibilità, non può essere assimilata a quella della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristiano Fois; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOIS CRISTIANO nato a SASSARI il 10/02/1993 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristiano Fois; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con H dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e che, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto; che l'abitualità del comportamento ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due illeciti della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); che, peraltro, la nozione di particolare tenuità del fatto, rilevante ai fini dell'esclusione della punibilità, non può essere assimilata a quella della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il