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Ordinanza — n. 22890/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual reasoning rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22890/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Michele Jankovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court's reasoning regarding the identification of the criminal author was flawed and required a re-evaluation of evidence. The court rejected this because the appeal focused on the persuasiveness and logic of the factual findings, which fall outside the scope of cassation review limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals challenging the persuasiveness, adequacy, or lack of rigor in the reasoning of the trial court regarding the facts are inadmissible as they concern the evaluation of evidence rather than legal application.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual reasoning review evaluation of evidence criminal author identification scope of cassation motivi di cassazione motivi che possono invocarsi difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC MICHELE nato a VIZZOLO PREDABISSI il 28/04/1999 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michele Jankovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo all'individuazione dell'imputato quale autore del reato, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28