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Sentenza — n. 22889/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22889/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22889/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTI SERGIO nato a MELENDUGNO 1115/09/1973 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letti il ricorso proposto nell'interesse di Marti Sergio e la memoria difensiva depositata; rilevato che il terzo motivo di ricorso appare fondato posto che la Corte di appello, a fronte del motivo di appello specifico con cui si chiedeva la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., si è limitata ad affermare che "il danno cagionato alla compagnia non può qualificarsi di speciale tenuità", senza alcuna altra precisazione, per cui si è verificato un caso di motivazione apparente; ritenuto che si è quindi formato un valido rapporto di impugnazione che consente la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità; rilevato pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendosi estinto per prescrizione il reato in data 2 agosto 2023;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22889/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n.4 cod. pen., si è limitata ad affermare che "il danno cagionato alla compagnia non può qualificarsi di speciale tenuità", senza alcuna altra precisazione, per cui si è verificato un caso di motivazione apparente; ritenuto che si è quindi formato un valido rapporto di impugnazione che consente la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità; rilevato pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendosi estinto per prescrizione il reato in data 2 agosto 2023;

Parole chiave

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accertamento dell'ammontare del danno ricorso per risarcimento danni truffa all'assicurazione indennità per il danno soggettivo diritto alla prestazione d'assicurazione danno differenziale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTI SERGIO nato a MELENDUGNO 1115/09/1973 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso proposto nell'interesse di Marti Sergio e la memoria difensiva depositata; rilevato che il terzo motivo di ricorso appare fondato posto che la Corte di appello, a fronte del motivo di appello specifico con cui si chiedeva la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., si è limitata ad affermare che "il danno cagionato alla compagnia non può qualificarsi di speciale tenuità", senza alcuna altra precisazione, per cui si è verificato un caso di motivazione apparente; ritenuto che si è quindi formato un valido rapporto di impugnazione che consente la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità; rilevato pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendosi estinto per prescrizione il reato in data 2 agosto 2023;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente