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Ordinanza — n. 22886/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming non-prosecution cause for habitual fraud behavior.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Stefano Schiavulli inadmissible regarding his challenge to the application of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The defense argued for non-prosecution based on the unification of crimes, but the court noted that statutory conditions, such as the habitual nature of the conduct, must still be met. The court ruled that the lower court correctly identified nine frauds within six months as establishing habitual behavior, thereby rejecting the appeal and ordering the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The cause of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code remains inapplicable when the requisite conditions, specifically the habitual nature of the conduct, are not satisfied by the facts of the case.

Parole chiave

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non-prosecution cause habitual behavior fraud offenses Article 131-bis inadmissible appeal continuity of crimes Italian Penal Code distanza dalla strada pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefano Schiavulli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefano Schiavulli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVULLI STEFANO nato a TIVOLI il 21/08/1985 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefano Schiavulli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, ampiamente argomentando sul punto; che, invero, è la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa a sottolineare come, pur essendo configurabile la causa di non punibilità anche nell'ipotesi di pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, siano sempre fatte salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla esclusione della particolare tenuità dell'offesa ovvero al riconoscimento dell'abitualità del comportamento (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064); che, a norma dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore del reato abbia commesso, anche successivamente al reato per cui si procede, almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che il comportamento fosse abituale in ragione della commissione, da parte dell'imputato, di nove truffe in sei mesi (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2